• Art. 18 COMMISSIONE DISCIPLINARI
  • Di protezione civile regolamento nucleo comunale volontari di protezione civile




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    Art. 17

    DIRITTI
    Ai volontari, con eccezione dei volontari onorari, impiegati in attività con finalità di protezione civile, in esercitazione o in soccorso, sono garantiti i benefici di cui all’art. 2 della Legge n° 266/91 e dell’art. 9 del D.P.R. n° 194 del 8 febbraio 2001.
    Art. 18

    COMMISSIONE DISCIPLINARI
    La Commissione disciplinare è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento; essa è costituita da quattro membri eletti dall’assemblea generale tra i Volontari che hanno almeno tre anni di anzianità ininterrotta di appartenenza al nucleo o in altre associazioni similari, più il Coordinatore.

    La Commissione disciplinare è legalmente costituita quando sono presenti la metà più uno dei componenti; essa è presieduta dal Coordinatore e da esso convocata, in sua assenza farà le sue veci il componente più anziano di iscrizione al nucleo.

    La Commissione disciplinare delibererà, a maggioranza , in merito a quanto previsto in materia disciplinare dal presente regolamento e sul comportamento dei volontari assumendo inoltre, i provvedimenti del caso.

    L’accettazione ed il rispetto del presente regolamento condiziona l’appartenenza al Nucleo comunale.

    All’uopo ad ogni Volontario, anche se in prova, viene consegnata una copia del presente Regolamento.



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