Art. 19
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La commissione disciplinare è l’organo di disciplina del Nucleo e pertanto emana i provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al Regolamento comportano i seguenti provvedimenti, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all’eventuale reiterazione:
• richiamo verbale
• richiamo scritto
• sospensione a tempo determinato ed eventuale riammissione
• espulsione definitiva.
Ad eccezione del richiamo verbale, che viene attuato dal Coordinatore, gli altri provvedimenti vengono decisi e comunicati all’interessato dalla Commissione Disciplinare.
Le decisioni della Commissione sono inappellabili ad esclusione dell’espulsione per la quale è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.
L ‘iter procedurale si articola nelle seguenti fasi:
• segnalazione da parte del Coordinatore, del Direttivo o di un membro del Nucleo alla Commissione;
• convocazione ed ascolto dell’interessato, il quale può produrre memorie e/o documenti scritti;
• decisione da parte della Commissione entro 15 giorni dalla convocazione e comunicazione scritta all’interessato
I volontari del Nucleo comunale conservano tale qualifica a condizione che non sospendano la loro collaborazione per un periodo superiore a tre mesi se non per cause di forza maggiore verificabili e documentabili.
Il coordinatore provvede a segnalare i volontari rientranti in tale casistica, i quali, dopo il sopradescritto iter, potranno essere sospesi a tempo indeterminato.
I volontari perdono definitivamente tale qualifica:
• per dimissioni volontarie;
• per perdita della idoneità psicofisica che non consenta lo svolgimento del servizio;
• per interdizione e inabilitazione;
• per espulsione.
Nel caso di perdita definitiva della qualifica di volontario del Nucleo comunale di protezione civile si provvederà alla cancellazione d’ufficio e alla richiesta della restituzione di tutto il materiale dato in comodato d’uso per l’attività di volontariato.
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