LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 22-06-1993
REGIONE VENETO
Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 53
del 25 giugno 1993
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha
apposto il visto.
Il Presidente della Giunta
Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione, in armonia con l' art. 4 dello Statuto e in attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, con la presente legge promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.
2. Ai fini della presente legge l' area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà , S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione degli Enti Locali, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonchè a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.
ARTICOLO 2
Progetto di sviluppo per l’area del Vento orientale
1. La Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui all'art. 1, predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale, da approvarsi a norma dell' art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.
2. Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione della Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell' art. 6.
ARTICOLO 3
Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese
1. In relazione alle finalità previste dalla presente legge, la Giunta regionale concede contributi in conto capitale ad associazioni imprenditoriali, alla società Veneto Innovazione SpA a consorzi e società consortili, anche a capitale misto, tra imprese per la realizzazione, anche con la collaborazione di Università ed enti di ricerca, di centri servizi alle imprese. Tali centri svolgono attività di formazione, ricerca, consulenza e promozione di nuove attività imprenditoriali nei seguenti ambiti:
a) sistemi di telecomunicazione;
b) tutela dell' ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) scambi commerciali con i Paesi dell'Est;
d) innovazione tecnologica di processo e/ o di prodotto.
2. I contributi sono concessi sulle spese per l'acquisto, la realizzazione e/ o ristrutturazione della sede nella misura massima di lire 1 miliardo nonchè sugli oneri per la realizzazione di specifiche iniziative nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa. Ad ogni centro servizi non può comunque essere erogato un contributo complessivo superiore a lire 1,5 miliardi in ciascun triennio.
3. I benefici previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti da norme statali e comunitarie nel limite massimo del 75 per cento della spesa ammessa.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità per la presentazione delle domande nonchè per l' erogazione dei contributi.
5. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.
6. In sede di prima applicazione della legge, tra le attività di cui al comma 1 è data priorità ai sistemi di telecomunicazione.
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