Art. 2, comma 1, lettera b, della L. R. 26. 10. 2007 n. 30 e successive modificazioni




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Oggetto:


Art.2, comma 1, lettera b), della L.R. 26.10.2007 n. 30 e successive modificazioni.

Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi a favore dei Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale e dei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane. Anno 2009.

D.G.R. n. 98/CR del 30.06.2009.

L’Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.



L’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 30 del 26.10.2007, così come integrato dall’articolo 81, comma 1, della legge regionale n. 1 del 27 febbraio 2008, prevede che la Regione del Veneto promuova interventi a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale, nonché dei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 4564 del 28 dicembre 2007, sentita la competente Commissione consiliare, ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 6 della suddetta legge regionale n. 30/2007, i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 30/2007 medesima, limitatamente, in fase di prima applicazione per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, ai Comuni del Veneto Orientale confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia (ovvero i Comuni di: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto), rinviando a successivo provvedimento la definizione della disciplina regolamentare relativa all’assegnazione del fondo prevista per l’anno 2009.
La Giunta Regionale, con successiva deliberazione n. 1835 dell’1 luglio 2008, sentita la competente Commissione Consiliare, ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, della legge regionale n. 30/2007, così come integrato dall’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008, e 3 della stessa legge regionale n. 30/2007, i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi previsti a favore dei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane (ovvero i Comuni di: Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Portobuffolè).
Ciò premesso, si tratta ora di stabilire con il presente provvedimento le modalità operative per l’assegnazione, per l’anno 2009, dei contributi a favore dei Comuni individuati dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30, così come integrato dall’articolo 81, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1. Trattasi, questa volta, di tutti i Comuni del Veneto Orientale indicati nell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, nonché di tutti i Comuni della Provincia di Treviso che confinano con la Regione Friuli-Venezia Giulia, aventi la popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
Si fa presente che, nel bilancio dell’esercizio 2009, a differenza del bilancio dell’esercizio 2008, al capitolo 101024 (upb U0007) è previsto un unico stanziamento di euro 2.000.000,00, destinato a soddisfare gli interventi a favore di tutti i Comuni interessati dalla normativa suddetta.



  1. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Sono destinatari del contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30, così come integrato dall’articolo 81, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, ovvero:



    1. i Comuni ubicati in area del Veneto Orientale così come individuato dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.

Risultano, pertanto, interessati i seguenti Comuni:

Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S.Donà di Piave, S.Stino di Livenza, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto, Torre di Mosto;



    1. i Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane.

Risultano, pertanto, interessati i seguenti Comuni:

Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Portobuffolè.





  1. VALUTAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ RELATIVA

Al fine di dare piena attuazione al dettato normativo, si propone di valorizzare, in termini di punteggio, le priorità indicate all’art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale in questione, ovvero l’essere un Comune confinante con la Regione Friuli V.G.(punti 7), e l’avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (dato al 31.12.2007) (punti da 1 a 5).

In aggiunta si propone di assegnare un punteggio aggiuntivo in relazione a: anzianità della popolazione pari o superiore ai 65 anni (dato al 31-12-2007) (punti da 1 a 5) ; reddito imponibile irpef pro capite (dato dichiarazioni 2006) (punti da 1 a 5); autonomia finanziaria, quale rapporto tra entrate proprie (tributarie ed extratributarie), al netto della compartecipazione comunale all’irpef, e le spese correnti (dato certificati conto del bilancio 2006) (punti da 1 a 8). In particolare:
a) Comune confinante con la Regione Friuli V.G. punti 7
b) Popolazione inferiore a 1.000 abitanti punti 5

Popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti punti 3

Popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti punti 1
c) Indice di anzianità superiore a 170 punti 5

Indice di anzianità compreso tra 141 e 170 punti 3

Indice di anzianità compreso tra 110 e 140 punti 1

d) Indice di reddito inferiore a 13.000,00 € punti 5

Indice di reddito compreso tra 13.000,01 € e 15.000,00 € punti 3

Indice di reddito superiore a 15.000,00 € punti 1


e) Indice di autonomia finanziaria inferiore al 70% punti 8

Indice di autonomia finanziaria compresa tra il 71% e l’80% punti 5

Indice di autonomia finanziaria superiore all’80% punti 1


  1. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è destinato a finanziare spese di investimento dei Comuni finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini ivi residenti.

I progetti possono riguardare:


  • opere per l’istituzione e la gestione di servizi di pubblica utilità;

  • iniziative nel campo dei servizi alla persona e in particolare dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per i giovani, nel settore dei servizi sociali, dell’istruzione e del trasporto scolastico;

  • interventi per la valorizzazione ambientale e la raccolta dei rifiuti che concorrono al miglioramento qualitativo dei servizi e al contenimento delle tariffe a carico degli utenti;

  • interventi per la manutenzione e il riscaldamento delle sedi e stabili comunali e delle scuole;

  • acquisizione di mezzi per attivare servizi di trasporto a favore dei residenti, in particolare a favore delle persone anziane, minori e persone con handicap, anche residenti in centri abitativi ad alta marginalità;

  • investimenti e attrezzature per il sostegno della vita civile e sociale della comunità, nonché per favorire, valorizzare e promuovere il territorio, la cultura e le tradizioni locali;

  • progetti e interventi in genere di opere pubbliche di carattere infrastrutturale, sociale e territoriale.

I fondi possono essere utilizzati anche per spese di investimento a cofinanziamento di progetti che usufruiscono di altri finanziamenti pubblici o privati, qualora non ostino specifiche disposizioni di legge come nel caso dei lavori pubblici di interesse regionale (art. 52 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27: “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni e/o integrazioni, o specifiche condizioni ostative previste in altri bandi o provvedimenti di assegnazioni contributive di cui il Comune risulti beneficiario. Sono inoltre compresi gli oneri pluriennali di investimento connessi alla eventuale costituzione di forme associative per la gestione degli interventi.

Non sono ammesse per il corrente esercizio finanziario spese di gestione e di funzionamento.




  1. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà assegnato in relazione alla graduatoria derivante dall’applicazione di criteri di priorità relativa sovraesposto come rappresentati analiticamente nell’allegato A). In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al Comune con minor numero di abitanti.

Rilevato,da un lato, le minori risorse finanziarie complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2009 (€ 2.000.000,00) rispetto alle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2008 (€ 3.000.000,00),e,dall’altro,l’aumentato numero nel 2009 dei Comuni potenzialmente beneficiari (24) rispetto al numero del Comuni beneficiari nel 2008 (11), si propone per il corrente esercizio 2009 di determinare in € 135.000,00, per singolo Comune, l’ammontare massimo del contributo, fermo restando il vincolo del 90% di assegnabilità rispetto alla spesa preventivata e ammessa.


  1. GESTIONE DEGLI INTERVENTI

La gestione degli interventi può essere svolta direttamente dal singolo Comune oppure in forma associata convenzionale con altri Comuni assegnatari o non assegnatari, o tramite l’Unione dei Comuni ove costituita.

Nel caso di gestione in forma associata di più Comuni assegnatari, i fondi possono confluire in un unico o più progetti associati, di cui si farà carico il capofila designato.


  1. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Ai fini dell’assegnazione definitiva i Comuni sono tenuti a presentare, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, da parte della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, pena l’inammissibilità, alla Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti , via Poerio, 34 - 30171 Mestre-Venezia, i progetti o gli interventi di utilizzo dei fondi assegnati, corredati da:

  • deliberazioni del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale di approvazione del progetto o intervento e relativo piano di finanziamento, a partire dall’01.01.2009; nel caso di delega all’Ente gestore, l’approvazione della delega stessa e l’accettazione del delegatario;

  • relazione esplicativa sui tempi e modalità di realizzazione del progetto o dell’intervento

  • copia della convenzione (per le gestioni associate)

Sulla base dei progetti presentati, la Giunta Regionale procederà all’assegnazione definitiva nella misura calcolata in virtù dei criteri sopra riportati e in rapporto alle spese ritenute ammissibili.

Eventuali economie verranno utilizzate per incrementare la quota degli assegnatari utilmente collocati in graduatoria con priorità per quelli con uguale punteggio e con numero di abitanti minore.




  1. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi assegnati sulla base dei criteri sopra descritti, saranno erogati a presentazione della documentazione giustificativa delle spese (fatture, contratti, certificato lavori, ecc.), nonché di una relazione finale accompagnatoria, previa acquisizione del parere tecnico da parte della competente direzione regionale, se interessata.

I progetti dovranno essere rendicontati entro il 31 dicembre 2012.

E’ prevista l’erogazione di acconti su richiesta dell’Ente, adeguatamente motivata, al superamento del 30% della spesa preventivata; nel caso di opere pubbliche a seguito dell’approvazione del primo stato di avanzamento lavori.


Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 30 del 26/10/2007;

VISTO l’articolo 81, comma 1, della legge regionale 27.02.2008, n. 1;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 98 del 30.06.2009;

PRESO atto e fatto proprio il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare in data

08.09.2009;

DELIBERA



  1. di approvare i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 30 del 26/10/2007, per l’anno 2009, secondo le indicazioni in premessa riportate parti integranti del presente provvedimento, a favore dei Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale e dei Comuni della Provincia di Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli -Venezia Giulia ad esclusione dei Comuni che fanno parte delle Comunità Montane, nell’ordine di priorità di cui all’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;




  1. di riservare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l’assegnazione dei contributi economici agli aventi diritto e collocati nella graduatoria di cui al precedente punto 1), previa presentazione dei progetti/interventi entro i termini e le modalità riportate in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

3. di impegnare, per l’esercizio 2009, la somma di € 2.000.000 al Cap. 101024 (UPB U0007) del Bilancio per l'esercizio 2009, dando atto che l’impegno medesimo è prenotato al n. 78;


4. di demandare al Dirigente responsabile della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione dei contributi in questione con le forme e modalità in premessa evidenziate;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel B.U.R.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario Il Presidente

Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan


VISTO l’articolo 5 della L.R. 12 gennaio 2009, n. 2;
CONSIDERATO che lo stanziamento di competenza della U.P.B. U0007, capitolo di spesa n. 101024 del bilancio del corrente esercizio 2009 ad oggetto “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nell’area del Veneto Orientale. Art. 2, c.1, lett. b), L.R. 26.10.2007, n. 30 – art. 81 L.R. 27.08.2008, n. 1” trova copertura mediante ricorso all’indebitamento;
VISTA la Legge 24.12.2003, n. 350, e in particolare il comma 18 dell’articolo 3;
VISTA la D.G.R. n. 344 del 17.02.2009;
SI ATTESTA che la fattispecie di intervento di cui al punto 2) del dispositivo del presente atto, rientra in quella prevista dalla lettera g) dell’articolo 3, comma 18, della L. n. 350/2003.

Data


IL DIRIGENTE REGIONALE

Dr. Maurizio Gasparin




Mod. B - copia pag. Dgr n. 2913 del 29/9/2009

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