Art. 10.
(Norma finanziaria)
1. In relazione alla disposizione di cui all' articolo 11 , alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.
2. Il tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 11.
(Entrata in vigore della legge)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 15 maggio 2018 e comunque in via condizionata all'approvazione della legge di bilancio per gli esercizi finanziari 2018-2020.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 febbraio 2018
Sergio Chiamparino
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