Legge regionale n. 2 del 05 febbraio 2018 (Vigente dal 23/02/2018 )
"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo"
(B.U. 08 febbraio 2018, 3° suppl. al n. 6)
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi e dei valori di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della Costituzione e di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo) e dagli articoli 11, 13, comma 1 e 14, comma 1 dello Statuto , promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di:
a) tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili;
b) valorizzare il benessere tra pari;
c) prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) supportare i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche attraverso accordi e intese con i soggetti istituzionali che operano nel territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché mediante la partecipazione agli organismi territoriali istituiti con disposizioni nazionali.
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