Art. 6.
(Tavolo tecnico regionale)
1. Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l'attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 .
3. Il tavolo tecnico, in particolare:
a) collabora alla predisposizione del piano di cui all' articolo 2 e ne monitora l'attuazione;
b) condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente legge;
c) individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.
4. Il tavolo tecnico può avvalersi del supporto:
a) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
b) del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni);
c) dell'Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte;
d) dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio giovanile;
e) degli enti locali che hanno attivato protocolli d'intesa sulla tematica.
5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
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