Il presidente della giunta regionale




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Art. 6. 

(Tavolo tecnico regionale)


1. Presso la Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico per l'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del tavolo tecnico di cui al comma 1 .

3. Il tavolo tecnico, in particolare:

a) collabora alla predisposizione del piano di cui all' articolo 2 e ne monitora l'attuazione;

b) condivide le buone prassi e raccoglie i dati e le informazioni sui fenomeni oggetto della presente legge;

c) individua percorsi di prevenzione del disagio scolastico.

4. Il tavolo tecnico può avvalersi del supporto:

a) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 9 dicembre 2009, n. 31 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);

b) del Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni);

c) dell'Osservatorio regionale permanente per la prevenzione dei bullismi, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte;

d) dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio giovanile;

e) degli enti locali che hanno attivato protocolli d'intesa sulla tematica.

5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.






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