Art. 7.
(Iniziative in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo)
1. In occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Regione attua iniziative volte a promuovere un uso consapevole della rete internet e dei social network.
2. In occasione della giornata di cui al comma 1 , il Consiglio regionale, ad inizio della prima seduta utile, ricorda, con un momento di raccoglimento, le vittime di bullismo e cyberbullismo.
Art. 8.
(Modifica alla legge regionale 7 gennaio 2001, n.1)
1) Dopo l' articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è inserito il seguente:
" Art. 14 bis
(Competenze in materia di cyberbullismo)
1. Il CO.RE.COM. esercita funzioni di osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e concorre, anche attraverso la sottoscrizione di eventuali protocolli di intesa con soggetti terzi, alle azioni di prevenzione e di contrasto promosse dalla Regione.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il CO.RE.COM. acquisisce informazioni, raccoglie e aggiorna tempestivamente dati statistici, elabora studi, analisi e ricerche sul fenomeno del cyberbullismo presente sul territorio regionale. I risultati dell'attività di documentazione, studio e analisi sono messi a disposizione per le iniziative di sensibilizzazione e di informazione sui temi connessi al cyberbullismo.
3. Il CO.RE.COM. segnala alle autorità competenti i fatti di cyberbullismo di cui viene a conoscenza, trasmettendo le eventuali denunce ricevute.".
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