Il presidente della giunta regionale




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Sana22.07.2021
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Art. 2. 

(Piano regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo)


1. La Regione, per le finalità di cui all' articolo 1 , promuove e sostiene interventi a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla promozione dell'educazione civica digitale, alla tutela dell'integrità psicofisica dei minori e all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, di seguito denominato piano.

3. Il piano, nel contesto della programmazione regionale e delle diverse azioni di carattere nazionale e regionale, individua gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, nonché le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni pubbliche e private del terzo settore.

4. Il piano, in particolare, prevede:

a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti, prioritariamente all'interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

b) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche;

c) l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet;

d) l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostengo e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio, nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine;

e) l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche con il supporto dei soggetti di cui alla lettera d) ;

f) l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dei soggetti di cui alla lettera d) ;

g) la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e l'autostima dei ragazzi, nonché per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari;

h) la promozione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network;

i) la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.

5. Il piano è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. 

(Coordinamento delle iniziative formative per l'uso consapevole del web e dei social network)

1. Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo e di tutelare i minori dai rischi derivanti dall'utilizzo della rete internet e dei social network, la Regione promuove, anche in collaborazione con altri enti, progetti volti a coordinare le iniziative formative sull'uso consapevole della rete e dei social network e ad uniformare le relative modalità di valutazione.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche con l'ausilio del tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6 , approva con propria deliberazione le linee guida per le azioni di cui al comma 1 , che definiscono, in particolare:

a) i destinatari;

b) le modalità di realizzazione;

c) le modalità di accesso.





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