Art. 9.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, nonché di tutela e valorizzazione della crescita educativa, psicologica e sociale dei minori.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte ed elaborate dal tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6 , dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno centoventi giorni prima della presentazione del piano di cui all' articolo 2 , presenta alla commissione consiliare competente, nonché al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce, in particolare, le seguenti informazioni:
a) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento degli interventi di cui all' articolo 2 ;
b) il processo di creazione e implementazione dei centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo istituiti ai sensi dell' articolo 4 e una sintesi delle attività, con particolare riferimento agli interventi di cui all' articolo 2, comma 4 , lettere d) ed e);
c) una descrizione delle principali attività svolte dal tavolo tecnico regionale di cui all' articolo 6 , nonché degli eventuali casi e tipologie di supporto ricevuto dai soggetti individuati dal comma 4 del medesimo articolo;
d) i progetti finanziati e realizzati con l'indicazione, per ciascun progetto, dei soggetti beneficiari e di quelli coinvolti nella realizzazione, nonché delle risorse finanziarie erogate;
e) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e delle eventuali criticità.
3. Le relazioni, successive alla prima, documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in Piemonte fornendo, in particolare, sulla base dei dati disponibili, le seguenti informazioni:
a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo attribuibile al complesso degli interventi previsti dalla presente legge;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti espresse dai soggetti che in ambito regionale contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3 trovano copertura negli stanziamenti di cui all' articolo 10 .
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