Art. 4.
(Centri regionali specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo)
1. La Regione, anche in collaborazione con altri soggetti, istituisce centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo, anche ai fini degli interventi di cui all' articolo 2, comma 4 , lettere d) ed e).
2. I centri specializzati nella cura dei disturbi derivanti dal bullismo e dal cyberbullismo devono avvalersi di equipe multidisciplinari.
Art. 5.
(Bando annuale)
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva i criteri per l'emanazione di un bando annuale per il finanziamento di progetti coerenti con il piano di cui all' articolo 2 .
2. Possono partecipare al bando di cui al comma 1 :
a) i comuni, singoli e associati;
b) le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti paritari, le agenzie formative e le istituzioni universitarie;
c) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), con documentata esperienza, operanti nel territorio regionale e attivi da almeno cinque anni nel campo del disagio sociale minorile e del sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
d) le associazioni sportive dilettantistiche operanti in Piemonte, iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori;
e) gli istituti penali per i minori con sede nel territorio regionale;
f) gli enti previsti dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2002, n. 26 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio).
3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al bando in forma singola o associata, nonché in collaborazione con altri enti.
4. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano di cui all' articolo 2 .
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